autorizzazione del
giudice delegato per atti di disposizione di beni sequestrati nei procedimenti
antimafia
art. 2-septies, L.
31.05.1965, n. 575, aggiunta da
art. 2, D.L.
14.06.1989, n. 230, convertito da
L. 04.08.1989, n. 282
1. L'amministratore
(di beni sequestrati a sensi della legge antimafia) non può stare in
giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fidejussioni,
concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria
amministrazione, anche a tutela dei diritti di terzi, senza autorizzazione
scritta del giudice delegato.